CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (REV 01.12.2010)    Download file .pdf

Art. 1
1.1    L’ossigeno, l’azoto, l’acetilene disciolto, l’idrogeno, l’argon, l’anidride carbonica e tutti gli altri gas tecnici e medicali vengono forniti in bombole franco fabbrica, o, in caso di gas liquefatti refrigerati, in appositi contenitori criogenici installati presso lo stabilimento del cliente.
1.2    Il cliente ha la facoltà di richiedere al momento della consegna la ripetizione del controllo quantitativo e qualitativo. Non sono pertanto ammessi reclami di alcun tipo successivamente alla consegna.
Art. 2
La misurazione del contenuto delle bombole viene effettuata secondo le leggi fisiche, tenendo conto anche del fattore di comprimibilità con una tolleranza massima del 10%.
Art. 3
3.1    Al momento della consegna il cliente è tenuto al pagamento immediato del gas prelevato mediante saldo della fattura che verrà emessa contestualmente dalla Giannitrapani s.r.l., nonché al versamento di un deposito cauzionale infruttifero per ciascuna bombola ritirata di proprietà della Giannitrapani s.r.l.. La cauzione sarà restituita al cliente, senza che siano allo stesso dovuti interessi, al momento della restituzione; in caso di mancata restituzione, sarà trattenuta dalla Giannitrapani s.r.l. ai sensi del successivo art. 7.
3.2    Tutti i gas liquefatti si intendono sempre venduti presso lo stabilimento del cliente. Sono sempre a carico di quest’ultimo le spese di trasporto, installazione e disinstallazione e del relativo materiale (quale a mero titolo esemplificativo: tubi, raccordi, valvole ecc.) il cui costo è da intendersi, salvo diversa espressa indicazione, non compreso nel prezzo pagato per il gas.
Art. 4
Le bombole consegnate con il gas fornito rimangono di esclusiva proprietà della Giannitrapani s.r.l. e saranno legittimamente detenute dal cliente a titolo di noleggio per il periodo di due mesi dalla consegna ed alle condizioni di cui al successivo art. 6, al termine del quale il cliente è obbligato alla restituzione delle stesse alla Giannitrapani s.r.l. franco magazzino di provenienza.
Art. 5
La Giannitrapani s.r.l. registra il carico e scarico delle bombole movimentate dal cliente attraverso i documenti di consegna, i quali sono considerati idonei per l’individuazione della loro allocazione. Tali documenti, sottoscritti dal cliente o da suo delegato, riportano il saldo delle bombole in uso al cliente e costituiscono documentazione probante dello stesso.
Art. 6
6.1    Per la detenzione della bombole, indipendentemente dal gas contenuto, il cliente è obbligato al versamento di un canone di noleggio mensile, in relazione al quale la Giannitrapani s.r.l. emetterà fattura per M.D.B. (messa a disposizione bombole) al termine di ciascun mese di noleggio.
6.2    Nel caso in cui il cliente, al termine del periodo anzidetto (2 mesi), non provvedesse alla restituzione delle bombole in suo possesso, il noleggio si intenderà tacitamente prorogato di mese in mese, fatte salve le ipotesi di richiesta di restituzione da parte della Giannitrapani s.r.l., da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R., o di restituzione  da parte del cliente, entro l’ultimo giorno del mese, a partire da quello successivo alla prima scadenza. Sia la richiesta di restituzione che la restituzione stessa si intenderanno come esercizio del diritto di recesso unilaterale dal contratto di noleggio che le parti reciprocamente si concedono con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali.
Art. 7
La Giannitrapani s.r.l., nel caso di mancata restituzione delle bombole a seguito della richiesta e della conseguente cessazione del rapporto di noleggio, potrà, alternativamente, procedere nei confronti del cliente per il recupero coattivo delle stesse con addebito delle relative spese, oppure, emettere fattura di vendita delle bombole la cui restituzione è stata omessa per il prezzo predeterminato di €  250,00 per ciascuna bombola, dovendosi considerare la omessa tempestiva restituzione manifestazione da parte del cliente della proposta di acquisto delle bombole per il prezzo suddetto. In tale ultima ipotesi l’emissione della fattura di vendita avrà gli stessi effetti dell’accettazione della proposta suddetta, e la Giannitrapani s.r.l.  potrà incamerare a titolo definitivo come acconto sul prezzo la cauzione versata dal cliente, di cui al precedente art. 3, ed agire nei confronti del cliente per il recupero di quanto dovuto a titolo di saldo della fattura di vendita.
Art. 8
8.1    Per acquisti di quantitativi di gas inferiori a n. 10 bombole il cliente, all’atto del ritiro delle stesse, è tenuto al pagamento del canone di noleggio anticipato per 12 mesi (B.C.1), stabilito come durata minima del noleggio stesso.
8.2    Alla scadenza, in caso di omessa restituzione da parte del cliente e di mancata richiesta di restituzione da parte della Giannitrapani s.r.l. entro i trenta giorni successivi, il noleggio si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori dodici mesi ed in relazione allo stesso la Giannitrapani s.r.l. emetterà fattura per B.C.1 che dovrà essere pagata anticipatamente.

8.3    Nell’ipotesi di richiesta restituzione delle bombole e di mancata restituzione delle stesse da parte del cliente, la Giannitrapani potrà, alternativamente, procedere nei confronti del cliente per il recupero coattivo delle stesse con addebito delle relative spese, oppure, emettere fattura di vendita delle bombole la cui restituzione è stata omessa per il prezzo predeterminato di €  250,00 per ciascuna bombola, dovendosi considerare la omessa tempestiva restituzione manifestazione da parte del cliente della proposta di acquisto delle bombole per il prezzo suddetto. In tale ultima ipotesi l’emissione della fattura di vendita avrà gli stessi effetti dell’accettazione della proposta suddetta, e la Giannitrapani s.r.l.  potrà incamerare a titolo definitivo come acconto sul prezzo la cauzione versata dal cliente, di cui al precedente art. 3, ed agire nei confronti del cliente per il recupero di quanto dovuto a titolo di saldo della fattura di vendita.

Art. 9
9.1    Le bombole devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione del gas cui le stesse sono destinate. E’ tassativamente vietata qualsiasi diversa destinazione.
9.2    Il cliente non può per nessuna ragione fare riempire presso altri fornitori le bombole avute in consegna dalla Giannitrapani s.r.l. né cederle a terzi a nessun titolo neppure temporaneamente.9.3    E’ fatto altresì divieto al cliente, il quale, stante la pericolosità, è obbligato a dare precise istruzioni in proposito al personale addetto all’utilizzo delle bombole, di lubrificare con grassi, olii e materie di qualsiasi specie, le valvole e le apparecchiature per  uso di ossigeno.
9.4    Il cliente, con la sottoscrizione delle condizioni generali di vendita, dichiara di essere stato reso edotto sulla vigente normativa in tema di trasporto del gas in bombole (Codice della Strada, Convenzione ADR per trasporto su strada di merci pericolose, D.Lgs 81/2008, e loro successive modificazioni o integrazioni) e della data di scadenza dei collaudi previsti dalla legge, indicata su ogni bombola, assumendo quindi ogni e qualsiasi responsabilità conseguente all’eventuale trasporto illegittimo, anche nell’ipotesi in cui le bombole permangano nella sua disponibilità per rinnovo del contratto di noleggio ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 9 comma 2 delle presenti condizioni generali di vendita.
9.5    La Giannitrapani s.r.l. non risponde di eventuali danni arrecati al cliente o a terzi e a cose di proprietà del cliente o di terzi, derivanti da un cattivo uso delle bombole di sua proprietà durante il trasporto e l’utilizzazione.
9.6     E’ rigorosamente vietato al cliente la manomissione dei sistemi di chiusura (valvole) anche per la loro manutenzione che deve essere seguita dal personale specializzato della Giannitrapani s.r.l..
Art. 10
10.1    Il cliente è esclusivo responsabile delle bombole e dei contenitori di gas in genere, che dovranno essere restituite in perfette condizioni, dal momento della loro consegna fino a quello della restituzione alla Giannitrapani s.r.l. presso il magazzino di provenienza, anche in caso di perimento o danneggiamento delle stesse verificatisi per cause a lui non imputabili.
10.2     In caso di perdita o danneggiamento la Giannitrapani s.r.l. avrà diritto a ritenere la cauzione versata dal cliente a titolo di indennizzo, fatto salvo il diritto di chiedere l’ulteriore risarcimento del danno nell’ipotesi di danneggiamenti che diminuiscano il valore commerciale della bombola o di perdita della stessa.
10.3    In caso di mancanza o guasti di valvole ed accessori verificate all’atto della restituzione gli stessi saranno addebitati al cliente mediante detrazione dei relativi costi, al prezzo di listino vigente mediante emissione di relativa fattura.
Art. 11
11.1    Nel caso di bombole che non appartengono alla Giannitrapani s.r.l. e che vengano a questa affidate per il riempimento, il cliente è responsabile della loro eventuale non conformità alle condizioni di legge e di sicurezza e, in particolar modo, dell’eventuale presenza di contenuto pericoloso al contatto con il gas che esse sono destinate a ricevere.
11.2    In ogni caso il cliente è tenuto ad esibire il documento attestante la legittimità dell’uso da parte sua della bombola ai fini del riempimento da parte di terzi.
Art. 12
12.1    Il pagamento delle fatture di vendita dei gas va effettuato in contanti al momento della consegna, salvo diverso accordo che dovrà risultare espressamente indicato nelle modalità di saldo indicate in fattura.
12.2    La cauzione prevista dall’art. 3 dovrà essere versata in contanti dal cliente alla Giannitrapani s.r.l., che rilascerà contestualmente ricevuta di deposito cauzionale, all’atto del ritiro delle bombole dai magazzini della Giannitrapani s.r.l..
12.3    In caso di noleggio di quantitativo inferiore alle dieci bombole, la fattura per B.C.1 per dodici mesi dovrà essere pagata dal cliente per contanti anticipatamente all’atto del ritiro delle stesse e, in caso di rinnovo del noleggio per ulteriori dodici mesi,la fattura per B.C.1 sarà emessa il giorno trenta del mese successivo alla prima scadenza e ad ogni successiva scadenza e dovrà essere pagata con le modalità e nel termine indicato nella stessa.
12.5    Il deposito cauzionale sarà restituito al cliente all’atto della riconsegna delle bombole solo dietro restituzione della ricevuta di cui al precedente comma 2, fatto salvo il diritto della Giannitrapani a ritenere la stessa per i motivi indicati negli artt. 7, 8, e 10.
Art. 13
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla vendita del gas, al noleggio ed alla vendita delle bombole sarà competente il Foro di Trapani

Trapani li _____________
Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto nonché di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: artt. 1.2; 3.1; 5; 6.2; 8; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 10.1; 10.3; 11.1; 12.5; 13.

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Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di legge.

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